{"id":11832,"date":"2024-10-21T10:21:42","date_gmt":"2024-10-21T10:21:42","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/?p=11832"},"modified":"2025-02-10T10:25:40","modified_gmt":"2025-02-10T10:25:40","slug":"il-contratto-a-tempo-parziale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/2024\/10\/21\/il-contratto-a-tempo-parziale\/","title":{"rendered":"Il contratto a tempo parziale"},"content":{"rendered":"<p>Come noto ai Sigg. Clienti, il contratto a tempo parziale \u2013 nella sua atipicit\u00e0 rispetto al normale contratto a tempo pieno \u2013 impone di indicare nelle pattuizioni con il lavoratore la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell\u2019orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all\u2019anno (art. 5 D.Lgs. n. 81\/2015). Tale prescrizione pu\u00f2 essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto di lavoro una clausola di tipo elastico\/flessibile (art. 6 D.Lgs. n. 81\/2015) che preveda:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro (ex clausola flessibile);<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente (ex clausola elastica)<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ragione di quanto sopra nei contratti individuali va pertanto esplicitato chiaramente, ad esempio, \u201cLa sua prestazione lavorativa sar\u00e0 svolta a tempo parziale per n. \u2026 ore settimanali, distribuite su n. \u2026 giorni e, nello specifico, come di seguito indicato: Luned\u00ec dalle \u2026 alle \u2026 marted\u00ec dalle \u2026 alle \u2026 etc. etc.\u201d. Analogamente si proceder\u00e0 in casi di part time verticale per giorni, settimane o mesi.<\/p>\n<p>Lo stesso discorso vale in caso di distribuzione dell\u2019orario di lavoro su turni dove andr\u00e0 indicata in dettaglio l\u2019articolazione degli stessi.<\/p>\n<p>Resta ferma, anche per i part-time, la possibilit\u00e0 di svolgere lavoro supplementare e straordinario. Per \u201clavoro supplementare\u201d si intendono le prestazioni lavorative effettuate oltre le ore concordate, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi per un contratto part-time e fino al limite dell\u2019orario normale previsto dal CCNL di settore per un contratto a tempo pieno. Per lo svolgimento di tali prestazioni \u00e8 prevista una maggiorazione, minima, del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Per \u201clavoro straordinario\u201d si fa invece riferimento alla prestazione lavorativa che va oltre l\u2019orario normale di lavoro (in base al CCNL) che eccede la parte di prestazioni considerabili lavoro supplementare.<\/p>\n<p>Recenti sentenze (su tutte Cass. 1133\/2024) hanno visto la condanna del datore di lavoro a pagare importanti somme ai dipendenti, a titolo di risarcimento danno come previsto dall\u2019art. 10, c. 2, D.Lgs. 81\/2015, per non aver indicato chiaramente nei contratti di assunzione la collocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa.<\/p>\n<p>Pertanto invitiamo i Clienti a fornirci sempre e gi\u00e0 in sede di stipula dei contratti tutti i dettagli utili per la collocazione della prestazione lavorativa con l\u2019avviso che non saranno predisposti contratti privi delle indicazioni necessarie.<\/p>\n<p>Invitiamo i Clienti che avessero situazioni di possibile contrasto a contattare lo studio all\u2019indirizzo e-mail collocamento@ergonstp.it per effettuare un check sulla corrispondenza tra quanto indicato nel contratto e quanto esposto nel LUL.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come noto ai Sigg. 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