{"id":11808,"date":"2025-01-23T09:05:51","date_gmt":"2025-01-23T09:05:51","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/?p=11808"},"modified":"2025-02-10T09:08:17","modified_gmt":"2025-02-10T09:08:17","slug":"news-fiscale-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/2025\/01\/23\/news-fiscale-2025\/","title":{"rendered":"News fiscale 2025"},"content":{"rendered":"<p>Le legge di bilancio L. 207\/2024, e per alcuni aspetti il D. Lgs. 192\/2024, ha introdotto alcune novit\u00e0 tra le quali:<\/p>\n<p><strong><u>Trasferte<\/u>:<\/strong><\/p>\n<p>Nuove regole per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e NCC sostenute dai lavoratori subordinati e autonomi.<\/p>\n<p>Queste spese devono essere pagate con metodi tracciabili per poter essere deducibili ai fini IRES\/IRPEF e IRAP e per evitare l\u2019imponibilit\u00e0 ai fini dei redditi di lavoro per i dipendenti.<\/p>\n<p>Sono esenti da queste restrizioni solo i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea e i costi chilometrici chiesti a rimborso dai dipendenti. I lavoratori in trasferta devono dunque utilizzare carte di credito personali o aziendali anche per le spese correnti come taxi e ristoranti.<\/p>\n<p>Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 significative vi sono sicuramente quelle relative alla\u00a0gestione fiscale\u00a0delle spese sostenute dai\u00a0lavoratori dipendenti\u00a0nel corso delle\u00a0trasferte o missioni\u00a0effettuate per conto dei datori di lavoro.<\/p>\n<p>Infatti, con l\u2019entrata in vigore della\u00a0legge di Bilancio 2025\u00a0(legge n. 207\/2024) e del decreto di\u00a0riforma IRPEF-IRES\u00a0(D.Lgs. n. 192\/2024), sono in vigore nuove regole per ottenere l\u2019esenzione fiscale delle spese sostenute e semplificare le modalit\u00e0 di rimborso.<\/p>\n<p>Le norme, il cui fine \u00e8 quello di contrastare il fenomeno dell\u2019evasione fiscale, introducono un generalizzato\u00a0obbligo di utilizzo\u00a0di\u00a0sistemi di pagamento tracciabili\u00a0al fine della deducibilit\u00e0 fiscale e contributiva.<\/p>\n<p>I lavoratori dipendenti che effettueranno trasferte o missioni potranno ricevere un rimborso non imponibile solo se i\u00a0pagamenti\u00a0sono stati eseguiti mediante\u00a0<strong>carte di credito,\u00a0bancomat,\u00a0prepagate, app di pagamento,\u00a0assegni bancari e circolari<\/strong>, dovr\u00e0 quindi necessariamente provare la tracciabilit\u00e0 degli stessi.<\/p>\n<p>Qualora la spesa sia effettuata in contante e richiesta a rimborso la conseguenza sar\u00e0 l\u2019assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo al pari di qualunque altra somma corrisposta al lavoratore. Da tale disposizione rimane sempre\u00a0escluso il\u00a0rimborso forfetario\u00a0delle spese sostenute nei limiti e per le cause previste dal medesimo\u00a0art. 51\u00a0TUIR.<\/p>\n<p>Infine si informa che non si modifica l\u2019indicazione della necessaria esposizione sul Libro Unico del Lavoro di tutte le somme corrisposte al lavoratore anche se erogate a titolo di rimborso dei costi sostenuti nell\u2019interesse del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Ultima accenno alle spese di rappresentanza: \u00e8 disposto che esse saranno deducibili dal reddito di impresa solo se le stesse sono state sostenute con modalit\u00e0 tracciabili. Non viene intaccato il requisito sostanziale che ammette la deducibilit\u00e0 ovvero che la spesa sia inerente all\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong><u>Somme<\/u>:<\/strong><\/p>\n<p>La legge di Bilancio introduce, solo per chi viene assunto nel 2025, la previsione di una esenzione, fino ad un importo massimo di 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. Beneficiari possono essere i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1\u00b0 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito non superiore a 35.000 euro nel 2024\u00a0<strong>e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza<\/strong>. Le spese rimborsate non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Si tratta di una esenzione solo a fini fiscali che non rileva sui contributi dovuti a INPS e INAIL.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong><u>Autovetture<\/u>:<\/strong><\/p>\n<p>Per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo, al fine di incentivare in maniera ancora pi\u00f9 decisa la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale per conseguire gli obbiettivi di sostenibilit\u00e0 e transizione ecologica ci sono delle nuove regole. Con riferimento ad autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione (indicati all\u2019 art. 54, c. 1, lett. a) ; c) e m) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 \u2013 Codice della Strada), concessi in uso promiscuo ai lavoratori con contratti stipulati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025 si assume quale valore normale il 50% dell\u2019importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall\u2019ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (15.000 KM x 50 %) x costo kilometrico tabelle ACI. Questa percentuale \u00e8 ridotta al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.<\/p>\n<p>Il valore cos\u00ec determinato, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, concorre alla formazione della base imponibile fiscale. Dal valore determinato si deduce quanto eventualmente sostenuto dall\u2019assegnatario per partecipazione alle spese del veicolo.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ergonstp.it\/news-2025\/immagine1-3\/\" rel=\"attachment wp-att-11091\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload wp-image-11091 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.ergonstp.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Immagine1-1.png\" data-orig-src=\"https:\/\/www.ergonstp.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Immagine1-1.png\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 852px) 100vw, 852px\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27852%27%20height%3D%27457%27%20viewBox%3D%270%200%20852%20457%27%3E%3Crect%20width%3D%27852%27%20height%3D%27457%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/www.ergonstp.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Immagine1-1.png 634w, https:\/\/www.ergonstp.it\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Immagine1-1-300x161.png 300w\" alt=\"\" width=\"852\" height=\"457\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><u>Fringe benefit:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Che possono essere corrisposti anche ad personam, cio\u00e8 in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente hanno la stessa soglia del 2024 e varr\u00e0 fino al 2027: se il valore complessivo dei cd. fringe benefits riconosciuti al dipendente e\/o collaboratore non eccede 1.000 euro, tale somma transiter\u00e0 all\u2019interno del cedolino paga rimanendo esente da imposte e contributi sia per il dipendente che l\u2019azienda. Il tetto di esenzione aumenta fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Rivolgetevi quindi al consulente di riferimento, fissate un appuntamento tramite <a href=\"mailto:segreteriaconsulenti@ergonstp.it\">segreteriaconsulenti@ergonstp.it<\/a> o chiamate il numero 0403783211<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le legge di bilancio L. 207\/2024, e per alcuni aspetti  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11809,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[117,82],"tags":[],"class_list":["post-11808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assitenza-fiscale","category-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11808"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11810,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11808\/revisions\/11810"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/demo.ergonstp.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}